CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI AL SERVIZIO DI SELEZIONE DEL PERSONALE A SEGUITO DI PRESENTAZIONE PROATTIVA DI CANDIDATI
1. INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI
1.1. I termini con lettera iniziale maiuscola vanno intesi come definiti nelle presenti condizioni generali e nel contratto per la prestazione di servizi di selezione del personale a seguito di presentazione proattiva di candidati (l’ “Accordo”) cui queste condizioni sono allegate.
1.2. I titoli delle singole clausole sono stati inseriti soltanto per comodità di lettura e non influiscono sulla costruzione e/o sull’interpretazione dell’Accordo.
1.3. Ogni riferimento a un genere comprende tutti i generi e le parole al singolare devono intendersi come comprensive del plurale e viceversa. I termini che indicano persone devono essere intesi come comprensivi anche delle persone giuridiche e associazioni di persone non dotate di personalità giuridica.
1.4. Qualsiasi riferimento, espresso o implicito, a un determinato atto normativo (legge e/o regolamento etc.) deve essere inteso anche come un riferimento a tutti gli altri atti normativi (leggi e/o regolamenti etc.) emanati in base all’atto normativo a cui si fa riferimento e a tutti tali atti normativi come emendati, modificati, consolidati o sostituiti.
2. PERIODO DI VALIDITÀ E PERIODO DI RIFERIBILITÀ DI CIASCUN CANDIDATO
2.1. L’Accordo entra in vigore al momento della sua sottoscrizione da parte del Cliente (“Data di Inizio Efficacia”). L’Accordo rimarrà valido ed efficace per 12 (dodici) mesi (il “Periodo di Validità”) dalla Data di Inizio Efficacia e, alla scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno (“Rinnovo”), fatta salva la facoltà di ciascuna Parte di recedere tramite invio di una comunicazione scritta (la “Dichiarazione di Fine Accordo”) con un preavviso scritto non inferiore a 90 (novanta) giorni (la “Data di Fine Efficacia”).
2.2. Per il periodo indicato nell’Accordo successivo a ciascuno dei seguenti eventi a) la fornitura da parte del Fornitore al Cliente in forma orale o scritta di qualsiasi informazione sufficiente a individuare un candidato (la “Presentazione”) b) il colloquio che il Cliente effettua con il candidato in qualsiasi forma (il “Colloquio”), detto candidato si intenderà riferibile al Fornitore (“Periodo di Riferibilità del Candidato”).
3. OGGETTO DELL’ACCORDO
3.1. Il Fornitore procederà alla Presentazione, fornendo al Cliente le informazioni relative al soggetto di cui all’Accordo (il “Candidato”).
3.2. Non sussiste alcun rapporto contrattuale fra il Fornitore e il Candidato.
3.3. Il Cliente si impegna, entro tre mesi dalla Presentazione o dal Colloquio, a segnalare al Fornitore per iscritto se ritiene che il Candidato non sia idoneo e/o non abbia i requisiti necessari.
3.4. Qualora il Cliente dovesse invece instaurare con il Candidato un rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione anche autonoma in qualunque forma prevista dalla legge (ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a tempo indeterminato, determinato, a tempo parziale, etc.), stabile impiego e/o comunque intenda avvalersi di un Candidato direttamente e/o tramite un Affiliato (il “Rapporto”), il Cliente si impegna a informare immediatamente e comunque entro 3 giorni il Fornitore (la “Comunicazione”) fornendo in maniera completa le informazioni relative alla retribuzione/compenso annuali pattuiti (la “Retribuzione”).
3.5. In caso di instaurazione di un Rapporto nel Periodo di Riferibilità del Candidato, il Fornitore matura il diritto a ricevere il compenso previsto dall’Accordo (il “Corrispettivo”). In caso di instaurazione di un Rapporto fra il Candidato e un soggetto del medesimo gruppo societario e/o comunque collegato con il Cliente (l’Affiliato) il Fornitore avrà diritto al Corrispettivo.
4. RICERCA PER INDIVIDUARE CANDIDATI SOSTITUTIVI
4.1. Il Fornitore si impegna a fare ogni ragionevole sforzo per Presentare un soggetto con caratteristiche professionali simili al Candidato (il “Candidato Sostitutivo”) qualora:
- 4.1.1. non venga instaurato alcun Rapporto tra il Cliente e il Candidato, pur avendo il Candidato accettato l’instaurazione di un Rapporto (il “Candidato Rinunciatario”); o
- 4.1.2. il Rapporto dovesse cessare entro dodici settimane dalla data del suo inizio effettivo; (il “Candidato Cessato”).
4.2. In caso di conclusione di un Rapporto con il Candidato Sostitutivo, il Fornitore non avrà diritto a un ulteriore Corrispettivo qualora solo con riferimento al primo Candidato Rinunciatario o al Primo Candidato Cessato (alternativamente e non cumulativamente). Ogni ulteriore ricerca che conducesse all’instaurazione di un Rapporto darà diritto al Fornitore a un ulteriore e autonomo Corrispettivo.
4.3. La ricerca di un Candidato Sostitutivo è subordinata all’invio da parte del Cliente al Fornitore della relativa richiesta per iscritto (la “Richiesta di Ricerca”) entro e non oltre il termine perentorio di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti:
- 4.3.1. in caso di Candidato Rinunciatario, dalla data in cui il Candidato Rinunciatario, dopo aver formalizzato l’accettazione del Rapporto, abbia comunicato in forma scritta al Cliente la propria intenzione di non instaurare il Rapporto;
- 4.3.2. in caso di Candidato Cessato, dalla data della prima comunicazione in cui sia stata indicata e/o sia emersa la futura cessazione del Rapporto.
5. CORRISPETTIVO
5.1. Il Corrispettivo è calcolato applicando la percentuale prevista dall’Accordo alla Retribuzione annuale. Il Corrispettivo dovrà essere pagato nei termini di pagamento previsti dall’Accordo (i “Termini di Pagamento”).
5.2. In caso di mancata Comunicazione o di Comunicazione priva di Retribuzione o rimportante una Retribuzione errata in difetto, il Fornitore avrà diritto a un Corrispettivo ottenuto applicando la percentuale prevista nell’Accordo al doppio della retribuzione minima prevista per il livello di inquadramento del Candidato nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento o dalla tariffe applicabili ad attività analoghe a quelle prestate dal Candidato a titolo di lavoro autonomo.
6. OBBLIGHI E IMPEGNI DELLE PARTI
6.1. Nell’esecuzione dell’Accordo, le Parti convengono e si impegnano a tutelare il più possibile e a non interferire e/o aggirare e/o eludere, direttamente o indirettamente, e/o tentare di aggirare, eludere, aggirare e/o eludere i reciproci interessi e ad agire correttamente e in buona fede.
6.2. Il Fornitore:
- 6.2.1. fornirà i Servizi al Cliente agendo in linea con le consuete prassi di mercato per questo tipo di Servizi;
- 6.2.2. trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato, non garantisce l’esito positivo dei Servizi.
6.3. Il Cliente:
- 6.3.1. adempirà a tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Fornitore con l’Accordo e in base alle Condizioni;
- 6.3.2. pagherà integralmente al Fornitore il Corrispettivo nei Termini di Pagamento;
- 6.3.3. garantisce che qualsiasi Rappresentante del Cliente che trasmetterà per conto di quest’ultimo una e/o più Richieste di Attivazione avrà i relativi poteri e/o sarà stato autorizzato a procedere all’invio e/o comunque autorizza irrevocabilmente il Fornitore a ritenere che ogni Richiesta di Attivazione che egli riceverà da un Rappresentante del Cliente sia stata trasmessa da soggetto avente i relativi poteri e/o legittimamente autorizzato;
- 6.3.4. prima dell’instaurazione del Rapporto, valuterà e/o verificherà (avendone l’esclusiva responsabilità), eventualmente anche tramite richieste al Candidato, fra l’altro:
- i. l’identità e/o la formazione e/o le qualifiche professionali e/o le capacità e/o competenze e/o l’idoneità professionale e/o il possesso di qualsiasi autorizzazione che il Cliente consideri necessaria per il Ruolo e/o che siano richieste per legge e/o da qualsiasi ente di categoria professionale del Candidato per le mansioni a cui verrà adibito;
- ii. la validità e/o correttezza e/o idoneità allo scopo di tutta la documentazione (nessuna esclusa e/o eccettuata) presentata al Fornitore dal Candidato ivi incluse eventuali referenze;
- iii. la possibilità, di diritto e/o di fatto, per il Candidato di prestare legittimamente la propria attività lavorativa e/o professionale nel luogo dove si intende venga svolta;
- 6.3.5. adotta ed adotterà un approccio di “tolleranza zero” nei confronti della c.d. “schiavitù moderna” ed agisce ed agirà in modo etico e integro in tutti i rapporti e le relazioni commerciali e/o ad attuerà e/o farà rispettare sistemi e controlli efficaci per garantire che nessun episodio di c.d. “schiavitù moderna” possa verificarsi nell’ambito delle attività del Cliente e/o delle catene di fornitura di quest’ultimo, nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di c.d. schiavitù moderna, e quindi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei divieti contro l’uso di lavoro forzato, obbligatorio e/o di tratta, e/o di chiunque sia tenuto in schiavitù e/o servitù, sia esso adulto o bambino, e farà rispettare gli stessi standard elevati di tutela anche ai propri fornitori.
7. PRESENTAZIONE A PARTI TERZE
7.1. Il Cliente non potrà, senza il consento scritto del Fornitore, diffondere a soggetti terzi che non siano Affiliati (le “Parti Terze”) informazioni relative al Candidato.
7.2. Qualora si dovesse instaurare un Rapporto fra il Candidato e una Parte Terza a seguito diffusione di informazioni sul Candidato da parte del Cliente, il Fornitore avrà diritto al Corrispettivo.
8. RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTI
8.1. Il Fornitore non sarà né potrà essere ritenuto in alcun caso (nessuno escluso e/o eccettuata) responsabile nei confronti del Cliente (e/o di terzi, inclusi i Candidati) per qualunque rivendicazione, azione, procedimento, responsabilità, perdita, danno, costo, spesa, onere e qualsiasi penale, multa, ammenda o interesse correlato, sia esso basato su norma di legge, contratto, anche collettivo, fatto illecito o altro Atto o fatto altrimenti qualificabile (ivi compreso qualsiasi perdita, responsabilità e costo sostenuto in seguito e per effetto di qualsiasi procedimento sia quale convenuto che quale attore) (“Perdita”) che potesse derivare dall’Accordo e/o comunque essere collegato all’Accordo.
8.2. Il Cliente:
- 8.2.1. sarà esclusivamente responsabile per qualsiasi Perdita, danno (diretto e/o indiretto, fisico e/o finanziario) e/o lesione causata dai Servizi e/o da uno e/o più Candidati al Cliente stesso e/o a qualsiasi proprietà del Cliente e/o a qualsiasi cliente del Cliente e/o a qualsiasi altra Parte Terza e/o ai loro beni, le Parti concordando espressamente e irrevocabilmente che il Fornitore non avrà alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi cliente del Cliente e/o di qualsiasi altra Parte Terza;
- 8.2.2. terrà indenne e/o manleverà il Fornitore da qualsiasi pretesa di terzi (nessuno escluso e/o eccettuato) da qualsiasi responsabilità che possa sorgere in capo al Fornitore, ai sensi di legge e/o di contratto, come conseguenza, diretta e/o indiretta, dell’inadempimento da parte del Cliente e/o di una sua Affiliata e/o di un suo rappresentante, delle proprie obbligazioni assunte nei confronti del Cliente in base all’Accordo e/o di tutte le obbligazioni di legge e/o di contratto (nessuna esclusa e/o eccettuata) che il Cliente assumerà nei confronti del Candidato con l’instaurazione di un Rapporto.
8.3. In nessuna circostanza (nessuna esclusa e/o eccettuata) il Fornitore sarà responsabile di eventuali perdite e/o danni consequenziali e/o indiretti subiti dal Cliente e/o dalle sue Affiliate e/o dai suoi rappresentanti e/o dai suoi clienti e/o da qualsiasi altra Parte Terza.
9. RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI
9.1. Tutte le informazioni contenute nell’Accordo e/o tutte le informazioni che saranno fornite dal Fornitore in esecuzione dello stesso, siano esse contrassegnate o meno come riservate al momento della loro divulgazione, sono riservate (“Informazioni Riservate”).
9.2. Le Parti non dovranno, e dovranno fare in modo che tutte le altre persone coinvolte nei Servizi o che hanno accesso alle Informazioni Riservate dell’altra Parte non divulghino a nessun’altra persona o utilizzino, se non ai fini dell’Accordo, le Informazioni Riservate dell’altra Parte.
9.3. Ciascuna Parte può divulgare le Informazioni Riservate dell’altra Parte, nella misura consentita dalla legge applicabile:
- 9.3.1. ai suoi Rappresentanti in base alla necessità di sapere, in relazione all’adempimento degli obblighi di tale Parte ai sensi dell’Accordo;
- 9.3.2. al fine di ottemperare alle leggi vigenti, o in risposta a qualsiasi citazione, mandato di comparizione o altro procedimento legale o richiesta investigativa formale o informale emessa nei confronti della Parte divulgatrice nel corso di qualsiasi controversia, indagine o procedimento amministrativo.
9.4. Ciascuna Parte si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili in materia di privacy e protezione dei dati che sono o che potrebbero essere in futuro applicabili alla fornitura dei Servizi. La sottoscrizione e/o l’esecuzione dell’Accordo comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte del Fornitore (“Titolare Autonomo 1”) e del Cliente (“Titolare Autonomo 2”), che si configurano pertanto come Titolari Autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del c.d. GDPR, sia nei confronti dell’altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
10. INDIPENDENZA DELLE PARTI
10.1. Le Parti sono contraenti indipendenti. Nulla di quanto contenuto nell’Accordo può essere considerato come costituente e/o dante origine a una partnership, una joint venture e/o un’agenzia tra il Fornitore e il Cliente.
10.2. Ciascuna Parte sarà esclusivamente responsabile dei propri dipendenti, dirigenti e amministratori nello svolgimento delle attività intraprese ai sensi dell’Accordo.
11. VARIE
11.1. L’Accordo rappresenta l’intero accordo tra le Parti e sostituisce qualsiasi precedente intesa e/o patto (se esistente) tra le Parti, siano essi scritti e/o orali, impliciti e/o espliciti, nonché tutte le dichiarazioni orali, le discussioni e/o gli scritti precedenti tra il Fornitore e il Cliente. Nel sottoscrivere l’Accordo, nessuna Parte ha fatto affidamento su alcuna dichiarazione e/o garanzia e/o altra rassicurazione rilasciata dall’altra Parte, se non quelle espressamente precisate nell’Accordo.
11.2. Nessuna modifica all’Accordo potrà essere efficace se non concordata fra le Parti e redatta in forma scritta e sottoscritta, in nome e per conto del Fornitore e del Cliente, da soggetto che abbia i relativi poteri di sottoscrizione ovvero sia stato espressamente e legittimamente autorizzato a procedere alla sottoscrizione dall’organo amministrativo della Parte che rappresenta.
12. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
12.1. L’Accordo è regolato e deve essere interpretato in conformità alla legge della Repubblica Italiana.
12.2. Per qualsiasi controversia relativa e/o connessa e/o inerente alla formazione e/o validità e/o esecuzione e/o non esecuzione, e/o adempimento e/o inadempimento e/o interpretazione di tutto e/o parte dell’Accordo, la giurisdizione esclusiva è devoluta alla giurisdizione e alla competenza del Tribunale di Milano.